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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo I
Art. 667
Art. 667 c.p.c.
Mutamento del rito.
Pronunciati i provvedimenti previsti dagli
articoli 665
e
666
, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'
art. 426
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 666
Art. 668
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Articoli correlati
Art. 665 c.p.c.
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Art. 666 c.p.c.
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Art. 426 c.p.c.
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