Giurisprudenza
La clausola di proroga della giurisdizione inserita nell'atto costitutivo di un "trust" vincola, oltre al costituente, i gestori e i beneficiari del "trust", pur non firmatari della clausola, ove vengano in rilievo diritti e obblighi inerenti al "trust", mentre non vincola i soggetti che rispetto al "trust" sono in posizione di terzietà, come l'erede del fondatore, qualora si assuma leso nei diritti di legittimario.
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito per il merito abbia provveduto su una richiesta di provvedimento cautelare, pur se, ai fini della pronuncia, abbia risolto in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione,ovvero sia intervenuta pronunzia sul reclamo avverso il provvedimento cautelare, in quanto il provvedimento reso sull'istanza cautelare non costituisce sentenza e la pronunzia sul reclamo mantiene il carattere di provvisorietà proprio del provvedimento cautelare.
- Art. 703 c.p.c.
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