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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo I
Art. 669-duodecies
Art. 669-duodecies c.p.c.
Attuazione.
Salvo quanto disposto dagli
articoli 677
e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli
articoli 491
e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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