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Codici
Codice di Procedura Civile
Libro IV
Titolo I
Art. 669-quater
Art. 669-quater c.p.c.
Competenza in corso di causa.
Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa. Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo
669-ter
. Se la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda si propone al tribunale. In pendenza dei termini per proporre l'impugnazione la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza. Se la causa pende davanti al giudice straniero, e il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, si applica il terzo comma dell'articolo
669-ter
. Il terzo comma dell'
articolo 669-ter
si applica altresì nel caso in cui l'azione civile è stata esercitata o trasferita nel processo penale, salva l'applicazione del comma 2 dell'articolo
316
del codice di procedura penale.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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