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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo I
Art. 674
Art. 674 c.p.c.
Cauzione. (Abrogato)
[Il giudice tanto col provvedimento che autorizza il sequestro, quanto nel corso della causa di convalida, può imporre all'istante una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni e per le spese [c.p.c.
119
,
478
].]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 675
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Art. 119 c.p.c.
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Art. 478 c.p.c.
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