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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo I
Art. 684
Art. 684 c.p.c.
Revoca del sequestro.
Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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