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Codici
Codice di Procedura Civile
Libro IV
Titolo I
Art. 705
Art. 705 c.p.c.
Divieto di proporre giudizio petitorio.
Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita. Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che la esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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