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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo II
Art. 706
Art. 706 c.p.c.
Forma della domanda.
La domanda di separazione personale [c.c.
150
] si propone al tribunale [c.p.c.
9
] del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio [c.c.
43
; c.p.c.
18
], con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata [c.p.c.
125
]. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé [c.p.c.
707
], che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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