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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo II
Art. 714
Art. 714 c.p.c.
Istruzione preliminare.
All'udienza, il giudice istruttore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate, interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo
419
del codice civile.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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