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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo II
Art. 715
Art. 715 c.p.c.
Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando.
Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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