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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo II
Art. 717
Art. 717 c.p.c.
Nomina del tutore e del curatore provvisorio.
Il tutore o il curatore provvisorio di cui all'
articolo precedente
è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice istruttore. Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice istruttore può revocare la nomina, anche d'ufficio.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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