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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo II
Art. 723
Art. 723 c.p.c.
Fissazione dell'udienza di comparizione.
Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a sé o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell'
articolo precedente
, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Può anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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