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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo II
Art. 724
Art. 724 c.p.c.
Procedimento.
Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale che questo pronuncia con sentenza.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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