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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo II
Art. 728
Art. 728 c.p.c.
Comparizione.
Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a sé del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell'
articolo 726
e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente. Il decreto è comunicato al pubblico ministero. Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; può disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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