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Codici
Codice di Procedura Civile
Libro I
Titolo II
Art. 73
Art. 73 c.p.c.
Astensione del pubblico ministero.
Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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