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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo II
Art. 733
Art. 733 c.p.c.
Vendita di beni.
Se, nell'autorizzare la vendita di beni di minori, interdetti o inabilitati, il tribunale stabilisce che essa deve farsi ai pubblici incanti, designa per procedervi un ufficiale giudiziario del tribunale del luogo in cui si trovano i beni mobili, oppure un cancelliere dello stesso tribunale o un notaio del luogo in cui si trovano i beni immobili. L'ufficiale designato per la vendita procede all'incanto con l'osservanza delle norme degli
articoli 534
e seguenti, in quanto applicabili, e premesse le forme di pubblicità ordinate dal tribunale.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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