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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo II
Art. 734
Art. 734 c.p.c.
Esito negativo dell'incanto.
Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell'
articolo 376
, primo comma, del codice civile, l'ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita. Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 376 c.p.c.
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