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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo III
Art. 746
Art. 746 c.p.c.
Collazione di copie.
Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell'
articolo 743
ha diritto di collazionarla con l'originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, dà con decreto le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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