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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo IV
Art. 751
Art. 751 c.p.c.
Scelta dell'onerato.
L'istanza per la scelta prevista nell'articolo
631
, ultimo comma del codice civile è proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all'onerato. La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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