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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo IV
Art. 757
Art. 757 c.p.c.
Conservazione di testamenti e di carte.
Se nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il giudice provvede alla conservazione di essi. Se non può provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto, in presenza delle parti, fissando il giorno e l'ora in cui emetterà i provvedimenti ulteriori.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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