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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo IV
Art. 771
Art. 771 c.p.c.
Persone che hanno diritto ad assistere all'inventario.
Hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario: 1. il coniuge superstite; 2. gli eredi legittimi presunti; 3. l'esecutore testamentario; gli eredi istituiti e i legatari; 4. i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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