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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo IV
Art. 774
Art. 774 c.p.c.
Rinvio delle operazioni.
Quando l'inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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