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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo IV
Art. 776
Art. 776 c.p.c.
Consegna delle cose mobili inventariate.
Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto del giudice, su istanza di una delle parti, sentite le altre.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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