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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo IV
Art. 782
Art. 782 c.p.c.
Vigilanza del giudice.
L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore. Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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