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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo V
Art. 788
Art. 788 c.p.c.
Vendita di immobili.
Quando occorre procedere alla vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma dell'
articolo 569
, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della vendita. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio. La vendita si svolge davanti al giudice istruttore. Si applicano gli,
articoli 570
e seguenti. Quando le operazioni sono affidate a un professionista, questi provvede direttamente alla vendita, a norma delle disposizioni del presente articolo.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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