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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo V
Art. 789
Art. 789 c.p.c.
Progetto di divisione e contestazioni su di esso.
Il giudice istruttore predispone un progetto di divisione che deposita in cancelleria e fissa con decreto l'udienza di discussione del progetto, ordinando la comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti. Il decreto è comunicato alle parti. Se non sorgono contestazioni, il giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il progetto, altrimenti provvede a norma dell'
articolo 187
. In ogni caso il giudice istruttore dà con ordinanza le disposizioni necessarie per l'estrazione a sorte dei lotti.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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