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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo VI
Art. 793
Art. 793 c.p.c.
Convocazione dei creditori.
Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell'
articolo precedente
, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell'acquirente.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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