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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo VII
Art. 803
Art. 803 c.p.c.
Esecuzione richiesta in via diplomatica. (Abrogato)
[Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione [c.p.c.
191
,
204
,
802
] è fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore [c.p.c.
82
] che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente, e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere. Quando i mezzi richiesti lo esigono, lo stesso giudice può nominare d'ufficio un procuratore che rappresenti la parte interessata.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 802
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