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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo VII
Art. 805
Art. 805 c.p.c.
Notificazioni di atti giudiziari di autorità straniere. (Abrogato)
[La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorità straniere [preleggi 27] o di altri atti provenienti da uno Stato estero è autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale, nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire. La notificazione richiesta in via diplomatica è eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto [c.p.c.
70
].]
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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