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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo VIII
Art. 806
Art. 806 c.p.c.
Controversie arbitrabili.
Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. Le controversie di cui all'
articolo 409
possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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