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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo VIII
Art. 824
Art. 824 c.p.c.
Originali e copie del lodo.
Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.
Ultimo aggiornamento:
28 aprile 2016
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