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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo VIII
Art. 824-bis
Art. 824-bis c.p.c.
Efficacia del lodo.
Salvo quanto disposto dall'
articolo 825
, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 825
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