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Codici
Codice di procedura civile
Libro IV
Titolo VIII
Art. 836
Art. 836 c.p.c.
Ricusazione degli arbitri. (Abrogato)
[La ricusazione degli arbitri è regolata dall'
articolo 815
, se le parti non hanno diversamente convenuto.]
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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