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Codici
Codice di procedura civile
Libro I
Titolo III
Art. 97
Art. 97 c.p.c.
Responsabilità di più soccombenti.
Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune. Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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