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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro II
Titolo II
Art. 126
Art. 126 c.p.p.
Assistenza al giudice.
1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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