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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro II
Titolo II
Art. 131
Art. 131 c.p.p.
Poteri coercitivi del giudice.
1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro ordinato compimento degli atti ai quali procede.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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