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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro II
Titolo III
Art. 137
Art. 137 c.p.p.
Sottoscrizione del verbale.
1. Salvo quanto previsto dall'
articolo 483
comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento. 2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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