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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro II
Titolo V
Art. 150
Art. 150 c.p.p.
Forme particolari di notificazione disposte dal giudice.
1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto. 2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 149
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