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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro II
Titolo V
Art. 158
Art. 158 c.p.p.
Prima notificazione all'imputato in servizio militare.
1. La prima notificazione all'imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l'atto è notificato presso l'ufficio del comandante il quale informa immediatamente l'interessato della avvenuta notificazione con il mezzo più celere.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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