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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro I
Titolo I
Art. 16
Art. 16 c.p.p.
Competenza per territorio determinata dalla connessione.
1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. 2. Nel caso previsto dall'
articolo 12
comma 1 lettera a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona , è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento. 3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Art. 15
Art. 17
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Argomenti
azione (condotta)
competenza per materia
competenza per territorio
connessione
contravvenzione
delitto
evento
morte
omissione
pena
procedimento connesso
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