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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro II
Titolo V
Art. 164
Art. 164 c.p.p.
Durata del domicilio dichiarato o eletto.
1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli
articoli 156
e
613
comma 2.
Ultimo aggiornamento:
08 febbraio 2016
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Art. 165
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Articoli correlati
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Art. 613 c.p.p.
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