info_outline
La ricerca rapida permette di:
• Trovare un codice o una sua abbreviazione (es:
codice civile, c.c., cc
)
• Andare direttamente ad un articolo (es:
2043 codice civile, 2043 cc
)
• Effettuare una ricerca testuale (es:
usufrutto, legittima difesa
)
Dashboard
Logout
Codici
menu
Codici
search
arrow_back
more_vert
picture_as_pdf
Per visualizzare correttamente le pagine di questo sito è necessario
abilitare JavaScript nel browser.
Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro II
Titolo V
Art. 166
Art. 166 c.p.p.
Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente.
1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'
articolo 71
comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
chevron_left
Art. 165
Art. 167
chevron_right
Articoli correlati
Art. 71 c.p.p.
Torna all'articolo precedente usando il bottone in basso a destra
oppure premendo il tasto ESC
Art. {{{ titoloarticololinkato }}}
(Abrogato)
{{{testoarticololinkato}}}
Torna all'art 166 c.p.p.
{{{testolinkato}}}