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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro II
Titolo V
Art. 168
Art. 168 c.p.p.
Relazione di notificazione.
1. Salvo quanto previsto dall'
articolo 157
comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione. 2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata. 3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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