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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro I
Titolo I
Art. 17
Art. 17 c.p.p.
Riunione di processi.
1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta [c.p.p.
610
] quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi: a) nei casi previsti dall'
articolo 12
; c) nei casi previsti dall'
articolo 371
, comma 2, lettera b). 1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.
Ultimo aggiornamento:
31 maggio 2017
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Art. 16
Art. 18
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Argomenti
riunione
separazione dei processi
tribunale collegiale
tribunale monocratico
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Art. 610 c.p.p.
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