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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro II
Titolo VII
Art. 184
Art. 184 c.p.p.
Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni.
1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire. 2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni. 3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall'
articolo 429
.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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