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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro III
Titolo II
Art. 207
Art. 207 c.p.p.
Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti.
1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'
articolo 497
comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge. 2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'
articolo 372
del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Articoli correlati
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