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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro I
Titolo I
Art. 21
Art. 21 c.p.p.
Incompetenza.
1. L'incompetenza per materia è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'
articolo 23
comma 2. 2. L'incompetenza per territorio è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'
articolo 491
comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare. 3. L'incompetenza derivante da connessione è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
competenza per materia
competenza per territorio
connessione
decadenza
eccezione di incompetenza
incompetenza
rilevabilità d'ufficio
udienza preliminare (procedura penale)
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