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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro III
Titolo II
Art. 215
Art. 215 c.p.p.
Ricognizione di cose.
1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni dell'
articolo 213
, in quanto applicabili. 2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa. 3. Si applicano le disposizioni dell'
articolo 214
comma 3.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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