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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro III
Titolo II
Art. 217
Art. 217 c.p.p.
Pluralità di ricognizioni.
1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla. 2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi. 3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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