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Codici
Approvazione del codice di procedura penale
Libro I
Titolo I
Art. 22
Art. 22 c.p.p.
Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari.
1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto. 3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
Ultimo aggiornamento:
25 marzo 2016
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Argomenti
incompetenza
indagini preliminari
ordinanza
pubblico ministero
sentenza
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